Statuto
“Associazione RE.C.S. Residenti Centro Storico Sirmione” ETS
Allegato al verbale di assemblea dei Soci Fondatori del 16/06//2025. Approvata Assemblea Soci del 15/09/2025.
Art. 1 (Denominazione e sede)
È costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l’Ente del Terzo Settore denominato:
Associazione RE.C.S. Sirmione (Residenti Centro Storico Sirmione)” ETS (Ente del Terzo Settore)
in breve, anche “Associazione RE.C.S. Sirmione” ETS, che assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.
L’associazione ha sede legale nel comune di Sirmione (BS).
Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
Art. 2 (Statuto)
L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nel rispetto della normativa sugli Enti del Terzo Settore, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
Il Consiglio Direttivo può deliberare l’eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
Art. 3 (Efficacia dello Statuto)
Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli Associati all’Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’Associazione stessa.
Art. 4 (Interpretazione dello Statuto)
Lo Statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.
Art. 5 (Finalità e Attività)
L’Associazione non ha fini di lucro, nemmeno indiretto, ed è composta da cittadini residenti nel centro storico del Comune di Sirmione e nelle aree adiacenti, corrispondenti alla Parrocchia di Santa Maria Maggiore (Centro Storico), nello specifico fino all’intersezione tra via Giovanni Pascoli e via XXV Aprile.
L’Associazione si atterrà ai seguenti principi:
- assenza di fini di lucro;
- democraticità della struttura;
- elettività e gratuità delle cariche sociali;
- rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini.
L’Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale, ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs 117/2017, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, tra le quali la tutela del diritto alla residenzialità, con particolare riguardo alla tutela, al decoro, alla promozione e alla valorizzazione del patrimonio culturale, artistico e ambientale dell’area del Centro Storico di Sirmione
A titolo esemplificativo, ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno come segue:
- Costituire un punto di riferimento per chi considera fondamentale la valorizzazione e la tutela delle risorse ambientali e del patrimonio storico-artistico del centro storico di Sirmione.
- Promuovere l’impegno civico e incentivare lo sviluppo della comunità, prevenendo azioni dannose verso il centro storico di Sirmione.
- Contribuire attivamente al dialogo, raccogliendo istanze, proposte, doglianze e suggerimenti dei soci, e facendosene portavoce verso la Pubblica Amministrazione, gli Enti e le Istituzioni.
- Promuovere azioni di tutela del patrimonio storico, culturale, ambientale e paesaggistico in tutte le sedi opportune, anche giurisdizionali.
- Promuovere raccolte fondi e richieste di contributi pubblici e privati da destinare agli scopi dell’Associazione.
- Attuare una politica di dialogo e collaborazione con le altre associazioni locali, per trovare soluzioni condivise ai problemi del centro storico di Sirmione, operando in sinergia.
L’Associazione si impegna ad informare, coinvolgere e mobilitare l’opinione pubblica, organizzando riunioni, comunicati stampa e manifestazioni specifiche per dare rilievo ai temi sopra elencati.
L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio direttivo.
Unicamente per la realizzazione dei propri scopi e nell’esercizio delle proprie attività istituzionali, l’Associazione può inoltre:
- realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del D. Lgs. 117/2017.
- compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzie reali e personali in favore proprio o di terzi.
Art. 6 (Categorie di Soci ed Ammissione)
Sono associati dell’associazione le persone fisiche o anche altre associazioni che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.
Sono previste le seguenti categorie di soci:
- Socio Fondatore: chi sottoscrive l’atto costitutivo.
- Socio Ordinario: chi, persona fisica, è residente secondo quanto previsto dall’art. 5, nel centro storico del Comune di Sirmione e nelle aree adiacenti, corrispondenti alla Parrocchia di Santa Maria Maggiore (Centro Storico), nello specifico fino all’intersezione tra via Giovanni Pascoli e via XXV Aprile.
- Socio Sostenitore: persona fisica o giuridica che sostiene l’Associazione.
Possono aderire all’Associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro.
Il numero degli Associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l’Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all’Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.
Per far parte dell’Associazione è necessario:
- compilare un modulo d’iscrizione;
- versare una quota di adesione “una tantum” di euro 50,00;
- versare una quota annuale stabilita in euro 20,00.
La quota per gli anni successivi dovrà essere versata entro la data della prima assemblea annuale, pena la sospensione del diritto di voto. In occasione della convocazione della stessa il Consiglio Direttivo ha facoltà di stabilire e comunicare importi differenti della quota annuale in base alle esigenze di fabbisogno dell’Associazione stessa.
L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell’interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d’interesse generale. La deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli Associati.
In caso di rigetto della domanda, Il Consiglio Direttivo comunica la decisione all’interessato entro 60 giorni motivandolo.
L’ammissione ad Associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso e l’eventuale esclusione.
Non è ammessa la categoria di Associati temporanei.
La quota sociale viene rimborsata nel caso di rigetto della domanda di iscrizione da parte del Consiglio Direttivo, non rimborsabile e non rivalutabile negli altri casi.
Art. 7 (Diritti e doveri degli Associati)
Gli Associati Fondatori e Ordinari hanno pari diritti e doveri.
Hanno il diritto di:
- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
- prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli Associati, ad eccezione della prima assemblea per la nomina delle cariche sociali, e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista
- denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell’art. 29 del Codice del terzo settore;
e il dovere di:
- rispettare il presente Statuto e l’eventuale regolamento interno.
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’organo competente.
Art. 8 (Volontario e attività di volontariato)
L’Associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
La qualità di Associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione.
L’attività dell’Associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli Associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.
Art. 9 (Perdita della qualifica di associato)
La qualità di Associato si perde per decesso, recesso o esclusione.
L’Associato può recedere dall’Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
L’Associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo Statuto può essere escluso dall’Associazione. L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’Associato.
Art. 10 (Gli organi sociali)
Sono organi dell’associazione:
- Assemblea degli Associati
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Tesoriere
- Organo di controllo (ove previsto nei casi di legge e deliberato dall’Assemblea dei Soci)
- Organo di revisione (ove previsto nei casi di legge e deliberato dall’Assemblea dei Soci)
Tutte le cariche sono elettive e gratuite.
Art. 11 (L’Assemblea)
L’Assemblea è composta dagli Associati dell’Associazione, iscritti nel Libro degli Associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. È l’organo sovrano.
Ciascun Associato Fondatore e/o Ordinario ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro Associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all’avviso di convocazione. Ciascun Associato fondatore e/o Ordinario può essere portatore di un numero massimo di 5 deleghe.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o persona nominata a Presidente dai convenuti all’Assemblea stessa.
È convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente la data della riunione, l’orario, il luogo, l’ordine del giorno e l’eventuale data di seconda convocazione.
La convocazione dell’Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, deve avvenire tramite uno dei seguenti canali: posta elettronica, messaggi SMS o chat WhatsApp dedicata.
L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno il 20% degli iscritti all’Associazione (Associati Ordinari o Fondatori) o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario. La richiesta di convocazione va inoltrata al Presidente.
I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti deliberi relative alle singole persone.
Delle riunioni dell’Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell’Associazione.
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
Art.12 (Compiti dell’Assemblea)
L’Assemblea:
- determina le linee generali programmatiche dell’Attività dell’Associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, l’organo di controllo;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
Art. 13 (Assemblea ordinaria)
L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli Associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione, che può aver luogo anche lo stesso giorno ma almeno un’ora dopo, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.
L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
È ammessa l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’Associato che partecipa e vota.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.
Le deliberazioni dell’Assemblea regolarmente costituita, adottate in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti gli Associati.
Art. 14 (Assemblea straordinaria)
L’Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’Associazione con la presenza di almeno 2/3 (67%) degli Associati aventi diritto di voto e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 2/3 (67%) degli Associati.
Art. 15 (Consiglio Direttivo)
Il Consiglio Direttivo governa l’Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di 5 (cinque) e massimo di 9 (nove) membri, incluso il Presidente, eletti dall’Assemblea tra le persone fisiche Associate e i rappresentanti degli eventuali enti associati. Possono farne parte solo gli Associati Fondatori e Ordinari nonché un rappresentante dei soci sostenitori.
Dura in carica per 3 (tre) anni e i suoi componenti possono essere rieletti.
Il Presidente ed il Consiglio Direttivo Consiglio decadono con lo scadere naturale del mandato o con le dimissioni del Presidente. In tal caso, il Presidente rimane in carica per l’ordinaria amministrazione fino all’elezione dei nuovi organi. I Consiglieri possono essere rieletti senza limiti di mandato.
Trenta giorni prima della scadenza, il Presidente (o in sua assenza il Consiglio) convoca l’Assemblea per il rinnovo degli organi. I candidati devono essere individuati tra i soci fondatori o ordinari. Le candidature vanno presentate al Consiglio Direttivo uscente entro 10 (dieci) giorni dalla data prevista per l’Assemblea.
Il Consiglio è convocato dal Presidente, che può anche stabilire un calendario fisso delle riunioni. Le convocazioni fuori calendario devono avvenire con un preavviso di almeno 4 giorni (1 giorno in caso di urgenza) mediante: e-mail, social network o WhatsApp. La riunione è valida con la presenza (anche da remoto) della maggioranza dei membri.
Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio se richiesto da almeno due terzi dei suoi membri.
L’Organo di amministrazione/Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente (anche in remoto) la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti con voto palese (alzata di mano o appello nominale). I verbali, redatti dal Segretario, riassumono le discussioni e le delibere assunte.
Si applica l’articolo 2382 del Codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l’articolo 2475-ter del Codice civile.
Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell’assemblea.
In particolare, tra gli altri compiti:
- determina e quantifica la quota associativa,
- amministra l’associazione,
- attua le deliberazioni dell’assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, il bilancio preventivo e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all’approvazione dell’assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all’assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel Registro Regionale o nel Runts (qualora già istituito),
- disciplina l’ammissione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.
- promuove, favorisce ed attua i rapporti con le altre Associazioni e/o con gli Enti Pubblici o Privati che intrattengano per qualsiasi motivo e ragione rapporti con l’Associazione.
- nomina al suo interno il Tesoriere che avrà la responsabilità della gestione finanziaria dell’Associazione, secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo. Tiene la contabilità, cura le registrazioni e la copertura finanziaria. Ha autonomia operativa e rappresentanza nei rapporti economici. Inoltre, deve depositare la propria firma per l’apertura e la gestione di conti correnti bancari o postali ed è tenuto a rendicontare regolarmente al Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo può promuovere contribuzioni volontarie tra gli iscritti per far fronte a spese dell’Associazione. Può esonerare chi è impossibilitato a contribuire. Nessun contributo può essere usato per remunerare i membri per attività svolte in ambito associativo, che restano gratuite e volontarie.
Il Consiglio Direttivo può sfiduciare il Presidente con voto unanime, presentando una mozione con la proposta di sostituto. Il nuovo Presidente dovrà convocare, entro 60 giorni, un’Assemblea straordinaria. Se l’Assemblea non ratifica la nomina del nuovo Presidente, l’intero Consiglio Direttivo decadrà e si procederà al rinnovo di tutti gli organi.
Delle riunioni del Consiglio è sempre redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, a disposizione di tutti coloro che ne abbiano motivata ragione alla visione.
Il Consiglio Direttivo individuerà, nei limiti ex lege previsti, le attività diverse rispetto a quelle d’interesse generale purché ad esse secondarie e strumentali.
I Consiglieri decadono dalla carica in caso di:
- dimissioni volontarie;
- sopravvenuta incompatibilità;
- sfiducia unanime degli altri Consiglieri;
- cause di forza maggiore;
- assenza (anche da remoto) per tre riunioni consecutive o per oltre la metà delle sedute annuali.
Il Consigliere che si sia reso responsabile di atti lesivi dell’immagine dell’Organizzazione, o per gravi motivi, può essere revocato con delibera dell’Assemblea. La deliberazione è comunicata all’interessato a cura del Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla sua adozione ed è immediatamente esecutiva. Qualora il consigliere non condivida le ragioni che hanno determinato il provvedimento di revoca, egli può adire al Collegio dei Probiviri, ove nominato, altrimenti all’Assemblea degli associati, entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione dell’Assemblea; in tal caso l’efficacia della revoca è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso o dell’Assemblea.
In caso di decesso, recesso o revoca di un consigliere, subentrerà il primo dei non eletti. Nell’eventualità in cui non potesse subentrare il primo dei non eletti o uno degli altri candidati in graduatoria, il Presidente o, in sua assenza, il Vicepresidente procederà alla convocazione dell’Assemblea dei Soci per l’elezione del nuovo consigliere.
Il venir meno della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo comporta la decadenza dell’intero organo. Il tal caso il Presidente o, in sua assenza, il Vicepresidente, ovvero il più anziano in età tra i membri del Consiglio rimasti in carica procederà, senza indugio, a convocare l’Assemblea per la indizione delle elezioni del nuovo Consiglio Direttivo.
Il potere di rappresentanza attribuito ai Consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
Il Presidente dell’Associazione è il Presidente dell’organo di amministrazione/consiglio direttivo ed è nominato dall’organo di amministrazione o consiglio direttivo.
Le decisioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza dei presenti con voto palese (alzata di mano o appello nominale). I verbali, redatti dal Segretario, riassumono le discussioni e le delibere assunte.
Art. 16 (Il Presidente)
Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’Assemblea.
Almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l’Assemblea per l’elezione dell’organo di amministrazione/consiglio direttivo.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all’organo di amministrazione in merito all’attività compiuta.
Il Presidente ha l’obbligo di ricevere le istanze degli iscritti e sottoporle al Consiglio Direttivo, informando i soci su tempi e modalità
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
Il Presidente non è responsabile degli atti compiuti da altri soci in nome dell’Associazione senza preventiva approvazione del Consiglio Direttivo o dell’Assemblea a maggioranza.
Può delegare temporaneamente le proprie funzioni a un altro membro del Consiglio. È facoltà del Presidente conferire procure speciali o ad negotia.
Il Presidente può nominare, tra i soci ordinari e sostenitori, gruppi di lavoro, commissioni, delegati e responsabili per specifici ambiti, finalizzati all’attuazione del programma approvato dagli organi.
Art. 17 (Incompatibilità delle cariche)
Non possono assumere cariche all’interno dell’Associazione (Presidente, Consigliere, ecc.) coloro che ricoprono attivamente cariche politiche o partitiche.
Tutte le cariche sono elettive e gratuite.
Art. 18 (Organo di controllo)
L’organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 30 del D. Lgs. 117/2017.
L’organo di controllo:
- vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all’art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.
Il componente dell’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Art. 19 (Organo di Revisione legale dei conti)
È nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.
Art. 20 (Libri sociali)
L’associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
a) il libro degli associati tenuto a cura del soggetto preposto dal Consiglio Direttivo;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell’organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono;
d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
Tutti gli Associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell’ente, entro 15 (quindici) giorni dalla data della richiesta formulata all’organo competente.
Art. 21 (Comunicazione, Informazione, Istanze, Dibattito Permanente)
I principali canali di comunicazione dell’Associazione saranno:
- gruppo WhatsApp.
- Mailing list
Questi saranno gli strumenti primari di informazione e partecipazione dei soci. L’Associazione potrà attivare ulteriori canali a propria discrezione.
Ogni comunicazione ufficiale (comunicati stampa, post sui social, articoli ecc.) in nome dell’Associazione deve avere l’approvazione del Consiglio Direttivo. In caso contrario, l’autore sarà soggetto a esclusione dall’Associazione
Art. 22 (Risorse economiche e Patrimonio Sociale)
Le risorse economiche ed il Patrimonio dell’Associazione sono costituite da:
- quote associative annue e di iscrizione;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- da eventuali proventi derivanti da attività associative, manifestazioni, sponsorizzazioni, pubblicazioni, o gestione di spazi e servizi;
- beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione o ad essa affidati in uso.
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all’operatività del Runts.
- ogni altra entrata ammessa ai sensi di legge e del D.Lgs. 117/2017.
Art. 23 (I beni)
I beni dell’Associazione possono essere beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’Associazione, e sono ad essa intestati.
I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’Associazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’associazione e può essere consultato dagli associati.
Tutti i beni e le risorse dell’Associazione devono essere destinati esclusivamente al perseguimento degli scopi statutari.
Art. 24 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)
L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.
Art. 25 (Bilancio)
Il bilancio di esercizio dell’Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l’andamento economico e finanziario dell’associazione.
Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e, se necessario, il bilancio preventivo per l’anno successivo.
Il bilancio viene approvato dall’Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.
Copia del bilancio viene messa a disposizione dei soci almeno 7 giorni prima della data fissata per l’approvazione.
Art. 26 (Bilancio sociale)
È redatto nei casi e modi previsti dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017.
Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell’associazione.
Art. 27 (Personale retribuito)
L’Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 36 del D. Lgs. 117/2017.
I rapporti tra l’Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’Associazione.
Art. 28 (Responsabilità dell’Associazione)
Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’Associazione.
Art. 29 (Assicurazione dell’associazione)
L’Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell’associazione stessa.
Art. 30 (Disposizioni generali)
Tutti gli atti, i verbali e la documentazione relativa all’Assemblea dei soci, al Consiglio Direttivo e al Presidente sono conservati presso la sede legale dell’Associazione, dove potranno essere consultati dai soci secondo le modalità stabilite dal regolamento interno.
In caso di rinnovo degli Organi associativi, gli organi uscenti restano in carica con pieni poteri fino alla proclamazione dei nuovi eletti, al fine di garantire la continuità gestionale dell’Associazione.
Durante eventi, manifestazioni e iniziative organizzate dall’Associazione e rivolte ai residenti o ai soci, è fatto divieto assoluto di svolgere attività di propaganda politica o partitica, nonché ogni altra forma di promozione estranea alle finalità e agli scopi dell’iniziativa.
Art. 31 (Modifiche statutarie)
Il Consiglio Direttivo è autorizzato ad apportare modifiche al presente Statuto a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il presente Statuto costituisce parte integrante e sostanziale dell’atto costitutivo dell’Associazione.
Art. 32 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria, con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci aventi diritto.
In caso di scioglimento, l’Assemblea nomina uno o più liquidatori e delibera sulla devoluzione del patrimonio residuo.
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017.
Art. 33 (Rinvio al Regolamento Interno)
Il presente Statuto può essere attuato, integrato o specificato mediante un Regolamento Interno approvato dal Consiglio Direttivo e ratificato dall’Assemblea.
Il Regolamento potrà disciplinare in dettaglio:
- le modalità di adesione, esclusione e decadenza dei soci;
- le regole di funzionamento degli organi associativi;
- i diritti e doveri dei soci;
- la gestione dei fondi, dei beni, degli spazi comuni;
- le modalità di comunicazione e partecipazione.
Art. 34 (Disposizioni finali)
Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.
Il presente Statuto entra in vigore a partire dalla data della sua approvazione da parte dell’Assemblea dei Soci fondatori.
Art. 35 (Norma transitoria)
1. Tutti gli adempimenti legati all’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che risultano essere incompatibili con l’attuale disciplina, trovano applicazione all’operatività del RUNTS medesimo.
2. L’acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.
Art. 36 (Durata)
La durata dell’Associazione è illimitata. Il suo scioglimento è disciplinato dalle norme contenute nel presente Statuto.











